Sez. 1, Sentenza n. 20216 del 02/04/2001 Ud. (dep. 18/05/2001) Rv. 218807 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Giudizio d'appello - Mutamento nella composizione del collegio - Mancata rinnovazione della relazione, nell'acquiescenza delle parti - Violazione del principio di immutabilità del giudice - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
Qualora, nel corso del giudizio d'appello, intervenga un mutamento nella composizione del collegio giudicante, la mancata rinnovazione, nell'acquiescenza delle parti, della relazione della causa prevista dall'art.602, comma 1, c.p.p., non comporta violazione alcuna del principio di immutabilità del giudice stabilito dall'art.525, comma 2, stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)