Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e il R. decreto-legge 6 novembre 1926. n. 1830;
Vista la legge 10 agosto 1893, n. 449 e il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, il R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, e il R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3183;
Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106;
Visto il testo unico 25 aprile 1929, n. 967, il R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1298, e il R. decreto 30 novembre 1933, n. 1928;
Visto il R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 22 dicembre 1905, n. 592, la legge 15 luglio 1906, n. 441, il R. decreto 8 dicembre 1907, n. 852, la legge 22 dicembre 1907, n. 794, il R. decreto 5 maggio 1910, n. 472, il decreto-legge Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, la legge 6 luglio 1922, n. 1158, il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923, il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, il R. decreto 17 giugno 1929, n. 1239, il R. decreto 29 luglio 1933, n. 1096, il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, il R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, il R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, il R. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101;
Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, la legge 11 febbraio 1926, n. 255;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, il decreto Ministeriale 19 marzo 1928, il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, il decreto Ministeriale 15 dicembre 1928, il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, il decreto Ministeriale 18 giugno 1928, la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e il decreto Ministeriale 10 maggio 1930;
Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, la legge 25 gennaio 1934, n. 186, e il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1989;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, ed i decreti Ministeriali emanati in esecuzione del predetto decreto;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n, 416, il R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, e il decreto Ministeriale 7 maggio 1929;
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e la legge 14 aprile 1921, n. 488;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, il decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, la legge 6 giugno 1932, n. 806, il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, e il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1216;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, e il decreto Ministeriale 22 agosto 1935;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, il decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, la legge 15 dicembre 1932, n. 1581, e il decreto Ministeriale 10 agosto 1933;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, e la legge 29 dicembre 1932, n. 1989;
Vista la legge 4 maggio 1898, n. 169, il R. decreto 14 maggio 1899, n. 185, il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e la legge 13 giugno 1935, n. 1236;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, e il decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459;
Visto il R. decreto 4 settembre 1019, n. 1620;
Visto il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, e il R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955;
Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed inderogabile necessita' di provvedere alla unificazione, coordinazione e al perfezionamento delle norme regolanti la disciplina della funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende, enti ed istituti che esercitano il credito nelle varie forme, sia al fine di tutelare il risparmio, sia al fine di coordinare le diverse forme di attivita' creditizia in armonia con i voti espressi dalla Corporazione della previdenza e del credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato o Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la grazia e' giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.
2. Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, Enti ed Imprese private a tale fine autorizzati.
Art. 2
1. Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che e' denominato «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».
2. Tale organo sara' in appresso indicato piu' semplicemente «Ispettorato».
3. Le parole «Banca», «Banco», «Cassa di risparmio», «credito», «risparmio» e simili, non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di Istituti, Enti o Imprese che non siano soggetti al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.
4. E' soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.
Art. 3
1. La Banca d'Italia e' un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III della presente legge.
Art. 4
1. La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolate dal titolo IV della presente legge.
Art. 5
1. Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;
b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;
c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;
d) delle Casse di risparmio;
e) dei Monti di pegni;
f) delle Casse rurali ed agrarie.
2. Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.
3. Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come «aziende di credito».5
Art. 6
1. Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge.
Art. 7
1. Per le aziende di credito di cui all'art. 5 e' stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente legge.
Art. 8
1. Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'art. l del R. decreto legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.
Art. 9
1. I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed Enti indicati nell'articolo 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.
2. Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli istituti ed enti indicati nell'art. 41, non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.
3. Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.
Art. 10
1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.
2. I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al capo dell'Ispettorato tutte le irregolarita' constatate anche quando assumano la veste di reati.
3. I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.7
Titolo II. Costituzione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Art. 11
1. La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato «Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito».5