Sez. 5, Sentenza n. 293 del 19/02/1971 Ud. (dep. 13/04/1971) Rv. 117596 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE - RIGETTO DELL'ISTANZA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE - RIGETTO DELL'ISTANZA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
La facolta di rinnovare il dibattimento, sancita dall'art 520 cod proc pen, costituisce Esercizio di un potere discrezionale, affidato all'iniziativa del giudice di appello, anche quando venga sollecitata da istanza di parte, ed ha carattere eccezionale, essendo subordinata alla ritenuta inefficienza degli elementi di prova acquisiti al processo, che non debbono consentire di decidere allo stato degli Atti. Nell'Esercizio di questo potere il giudice ha l'Obbligo di prendere in esame il motivo di appello col quale fu specificamente chiesta la rinnovazione del dibattimento e di giustificare il diniego dell'istanza. (V 116095, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)