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Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 24/05/1968 (Rv. 333308 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - SENZA LIMITI - RELATIVA AD UNA SOLA CLAUSOLA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333308-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - SENZA LIMITI - RELATIVA AD UNA SOLA CLAUSOLA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITA.*

La norma dell'art. 1417 cod.civ. deve essere interpretata nel senso che la prova per testimoni della simulazione e ammissibile inter partes, se diretta a far valere l'illiceita anche di una sola clausola del contratto e non dell'intero contratto dissimulato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)