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Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009 (Rv. 607474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato - Vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro - Indici sussidiari - Assetto del rapporto voluto dalle parti - Prevalenza - Condizioni e limiti - Fattispecie relativa ad un direttore sanitario di una clinica privata.
Stato
decisa il 2009-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. (Nella specie, la S.C., ritenendo inapplicabili al direttore sanitario di una clinica privata le norme statali di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relative al direttore generale di una A.S.L. o di una azienda ospedaliera, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto subordinato il rapporto di lavoro del primo sulla base soltanto del collegamento funzionale delle mansioni con l'organizzazione imprenditoriale del datore, senza verificare la compatibilità di tale elemento, quale indice non assorbente della sussistenza del vincolo di subordinazione, con il rapporto di collaborazione professionale autonomo che le parti avevano formalmente previsto e che non era escluso dalle disposizioni di legge - l. r. Veneto 30 dicembre 1985, n. 68 - applicabili al rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge Reg. Veneto 30/12/1985 num. 68 art. 17, Legge 02/02/1968 num. 132 art. 53, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)