Sez. 5 - , Sentenza n. 8068 del 23/04/2020 (Rv. 657552 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Reddito d’impresa - Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Disciplina ex art. 1, commi 301, 302, l. n. 296 del 2006 - Applicabilità retroattiva - Abolizione del regime di indeducibilità dei costi non separatamente dichiarati - Incidenza - Regime sanzionatorio dell’infedele dichiarazione - Esclusione - Illiceità della condotta omissiva - Persistenza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, per effetto delle modifiche retroattive introdotte dall'art. 1, commi 301, 302 e 303, l. n. 296 del 2006 e prima di quelle di cui alla l. n. 208 del 2015 (applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015), la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list") è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità, la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa ex art. 8, comma 3 bis, d.lgs. n. 471 del 1997, ed esula dalla fattispecie di infedele dichiarazione, non incidendo più sul calcolo dei componenti di reddito, con conseguente esclusione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 471 del 1997.
Riferimenti normativi: Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE, DPR 18/12/1997 num. 471 art. 1, DPR 18/12/1997 num. 471 art. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)