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Sez. 2, Sentenza n. 5982 del 28/05/1993 (Rv. 482565 - 01)

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Legato - Acquisto - In genere | Legato avente ad oggetto un diritto non soggetto a prescrizione - Facolta del beneficato di chiederne la consegna nei confronti del detentore - Permanenza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482565-01

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Legato - Acquisto - In genere

Poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione (art. 649 cod. civ.), non viene a crearsi rispetto alla condizione giuridica del bene o del diritto che ne è oggetto quella situazione di incertezza o, comunque, di pendenza che caratterizza l'eredità fino alla accettazione del chiamato e per far cessare la quale il legislatore ha previsto la prescrizione del diritto di accettazione, nonché l'"actio interrogatoria" ex art. 481 cod. civ.. Ne è configurabile, alla stregua dell'art. 649 comma 3 cod. civ., un diritto autonomo, soggetto a prescrizione, a richiedere il possesso della cosa legata, configurandosi tale richiesta come un onere del beneficato, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 cod. civ., i diritti soggettivi. Ne consegue che nel caso in cui il legato abbia per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficato non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)