Sez. 3, Sentenza n. 948 del 07/10/2014 Ud. (dep. 13/01/2015) Rv. 261926 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE | Persona offesa - Minore - Richiesta di perizia in contraddittorio - Rifiuto del giudice - Illegittimità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE
In tema di reati sessuali, è illegittimo il rifiuto del giudice di disporre una perizia psicologica al fine di accertare l'attitudine della persona offesa a testimoniare o l'attendibilità delle sue dichiarazioni solo quando la condotta illecita offenda minori in tenera età e l'accertamento serva a valutare il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del bambino. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di perizia psicologica su minore avente, all'epoca di apertura del procedimento, un'età di anni sedici).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)