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Sez. U, Sentenza n. 9204 del 07/11/1994 (Rv. 488407 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Degli amministratori e dipendenti pubblici per danni cagionati ad amministrazioni o enti terzi - Sopravvenienza dell'art. 1, quarto comma, legge n. 20 del 1994 - Applicabilità nei giudizi in corso - Contrasto del citato art. 1 con gli artt. 3, 100 e 137 - Questione relativa - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1994-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488407-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'art. 1, comma quarto, legge 14 gennaio 1994, n. 20 - che ha attribuito alla Corte dei Conti i giudizi di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza -, non si pone manifestamente in contrasto con gli artt. 3, 100 e 137 Cost., in quanto la norma, ispirata al principio dell'unitarietà della finanza pubblica, caratterizzata da poli di servizio strutturalmente distinti ma unificati nella funzione, è espressione della discrezionalità riservata al legislatore ordinario, sia in ordine alla concreta attribuzione della giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa, sia in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale della responsabilità medesima (Corte Cost., 29 gennaio 1993, n. 24). L'indicata disposizione è immediatamente applicabile nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in quanto il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui all'art. 5 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990), comporta l'irrilevanza delle sole situazioni di fatto posteriori alla proposizione della domanda giudiziale, ma non si applica ai mutamenti di diritto sostanziale o processuale intervenuti in corso di causa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 100, Costituzione art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 335 art. 30 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 335 art. 31 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)