Sez. 2, Sentenza n. 939 del 22/02/1999 Cc. (dep. 11/03/1999) Rv. 213216 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Citazione delle parti - Notificazione irrituale - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. - Sussistenza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Il procedimento di riesame delle misure cautelari reali si svolge nelle forme previste dall'art. 127 cod.proc.pen., che non prevedono nel procedimento in camera di consiglio la presenza obbligatoria delle parti. L'irritualità della notificazione della citazione delle parti non produce, quindi, una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità che, se non tempestivamente dedotta al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, è sanata ai sensi dell'art. 184, comma primo, cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)