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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25399 del 09/10/2019 (Rv. 655425 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Decreto di omologa - Pendenza del giudizio ordinario - Definitività - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655425-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la pendenza del ricorso ordinario tra le parti impedisce di ritenere definitiva la statuizione contenuta nell'eventuale decreto di omologa che sia stato nel frattempo emesso in quanto è destinata ad essere travolta dalla decisione che sarà assunta in sede di giudizio ordinario; ne consegue che avverso quel decreto non è proponibile ricorso per cassazione e che l'erronea omologazione potrà essere rilevata nel giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)