Sez. 3, Ordinanza n. 25498 del 17/09/2025 (Rv. 676347-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE | Procuratore generale "ad negotia" - Conferimento del potere di rappresentanza processuale - Persistenza della legittimazione ad processum in capo al rappresentato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE
Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento del mandato al difensore da parte del rappresentante comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva. (Nella specie, la S.C. ha affermato la persistente legittimazione passiva della controricorrente, costituitasi in proprio nel giudizio di cassazione, benché nei gradi di merito fosse stata rappresentata da una procuratrice).
Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)