Sez. 1 - , Sentenza n. 5396 del 01/12/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280974 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di associarsi a pregiudicati o persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza - Reato di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 - Rapporto di parentela o affinità con tali persone - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., con riferimento alla violazione, da parte del sorvegliato speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è irrilevante il suo rapporto di parentela o affinità con tali persone, potendo egli in ogni tempo, qualora ne abbia necessità per motivi leciti, formulare apposita istanza volta ad ottenere di essere autorizzato ad incontrare i familiari, ancorché versino nelle predette situazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un sorvegliato speciale che, in un arco di tempo relativamente concentrato, aveva intrattenuto una pluralità di incontri con almeno cinque pregiudicati, tra cui, in due occasioni, il fratello).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)