Sez. 1, Sentenza n. 230 del 16/01/1986 (Rv. 443875 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTI COSIDDETTI PER ADESIONE - REGOLAMENTAZIONE DI UNA SERIE INDEFINITA DI RAPPORTI - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTI COSIDDETTI PER ADESIONE - REGOLAMENTAZIONE DI UNA SERIE INDEFINITA DI RAPPORTI - NECESSITÀ.*
I contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali l'art. 1341 comma secondo cod. civ. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose, sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale, ove predisposti da un contraente esplicante attività negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non vale, pertanto, a configurare l'ipotesi sub art. 1341, il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di contratti. (V 5319/83, mass n 430236; (V 2428/82, mass n 420291; (V 1343/76, mass n 380037).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)