diritto.io

Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine di applicazione della nuova disciplina in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai pubblici dipendenti, allo scopo di definire i complessi adempimenti preliminari di natura amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 2

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    " 2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.";

  2. b) il comma 3 e' abrogato;

  3. c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dal seguente:
"3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale e' la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attivita' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilita' iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 10 Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ e' esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici".

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
MOTZO, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO