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Sez. T, Ordinanza n. 3810 del 20/02/2026 (Rv. 678030-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Disciplina antielusiva ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 - Interposizione di persona - Responsabilità aggiuntiva dell'interposto - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Accertamento del reddito esclusivamente in capo all'interponente - Comportamento fraudolento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678030-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

La disciplina dell'interposizione, di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, non prevede una responsabilità aggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte a carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; ne consegue che, se risulta accertato che il possessore del reddito è l'interponente, che si cela all'Erario attraverso l'interposto, è esclusivamente in capo al primo che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito da quest'ultimo, senza che sia necessaria la realizzazione di un comportamento fraudolento da parte del contribuente, risultando sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)