Sez. 3, Sentenza n. 6450 del 24/07/1987 (Rv. 454729 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATI - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATI - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE ED INDEROGABILE - PRESUPPOSTI.*
La Competenza funzionale ed inderogabile della Sezione specializzata agraria - prevista dall'art. 26 della legge n. 11 del 1971 e ribadita dall'art. 47 della legge n. 203 del 1982 - si configura per il semplice fatto che siano state proposte questioni relative all'esistenza od alla validità di un contratto agrario ovvero alla sua prorogabilità ex lege, le quali non risultino - in base alle stesse deduzioni delle parti e senza necessità di ulteriori indagini - "prima facie" infondate, senza che tale Competenza, attinente a tutte le controversie implicanti l'accertamento (positivo o negativo) di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari, possa trovare deroga in ragione della successiva indagine di merito sulla sussistenza del preteso rapporto agrario. (V 5198/85, mass n 442502; (V 6271/82, mass n 423929).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)