Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 14/03/1974 Ud. (dep. 12/11/1974) Rv. 128365 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - OCCULTAMENTO, DISSIMULAZIONE O DISTRAZIONE DI BENI E CONTEMPORANEA ACQUISIZIONE DEL CORRISPONDENTE VALORE NELLE ATTIVITA PATRIMONIALI DELL'IMPRESA - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - OCCULTAMENTO, DISSIMULAZIONE O DISTRAZIONE DI BENI E CONTEMPORANEA ACQUISIZIONE DEL CORRISPONDENTE VALORE NELLE ATTIVITA PATRIMONIALI DELL'IMPRESA - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
La ragione incriminatrice della condotta del reato di bancarotta fraudolenta consiste in un concreto pregiudizio per le garanzie creditorie, nel senso che l'occultamento, la dissimulazione o la distrazione abbiano realmente determinato il depauperamento del patrimonio aziendale. Questa situazione non si verifica mai quando, correlativamente all'atto di occultamento, di dissimulazione o di distrazione di un bene, sia entrato nelle attivita patrimoniali il corrispondente valore.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)