diritto.io

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

Testo in vigore al

Art. 17 Supplenze brevi

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non piu' di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

2. Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformita' di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

Art. 18 Modifiche alla normativa in materia di comandi

1. A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

2. L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalita' giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato.

3. Sono abrogate altresi' tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

4. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo e' restituito ai compiti di istituto.

5. Per gli incarichi, di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non puo' superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

6. Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio e' limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 19 Trasferimenti e assegnazioni provvisorie

1. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

3. Nella tabella di valutazione di cui all'articolo 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E' altresi' attribuito un punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.

4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dello articolo 70, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'articolo 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, cosi' come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

5. I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

6. Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si applicano ai trasferimenti passaggi relativi all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.

7. Non possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede definitiva.

8. I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilita' di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.

9. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare ne' personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, ne' eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

10. Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

Art. 20 Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive

1. In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola, media sono determinate in numero di 47.000 unita' complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unita' di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

2. Per la scuola materna ed elementare, Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarita', del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

3. Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.

4. Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarita', del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

5. Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di cui al presente articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, e' assegnato al concorso ordinario che sara' indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non si da' luogo alla scelta per sorteggio prevista nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

6. Il bando e' disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorche' al relativo concorso non siano attribuiti posti, in conformita' ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilita' agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado e' utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

Titolo III. Norme transitorie di immissione in ruolo

Capo I. Immissione nei ruoli della scuola materna statale

Art. 21 Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1981.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Art. 22 Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.

3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.

Art. 23 Sessione riservala di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ai fini dell'immissione in ruolo

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

2. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attivita' educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.

4. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Art. 24 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito dalla proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1983.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 21 e del precedente articolo 22.

3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

4. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.

5. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Art. 25 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1984.

2. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.

3. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 23.

4. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Art. 26 Assistenti del ruolo ad esaurimento

1. Le assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito la abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

2. Il colloquio e' effettuato secondo le medesime modalita' previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.

3. Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalita' e con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

4. L'assegnazione della sede sara' disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

Art. 27 Insegnanti supplenti della scuola materna statale

1. Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1 settembre 1981 nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva de 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, a sensi del precedente articolo 20.

2. Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolti un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola materna statale, nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.1

3. Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 25.

4. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

5. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Art. 28 Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna

1. Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonche' per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

2. Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 58.

3. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.

Capo II. Immissione nei ruoli della scuola elementare statale

Art. 29 Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonche' gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

Art. 30 Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80

1. Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29.

3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 29.

Art. 31 Insegnanti supplenti della scuola elementare statale

1. Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente Articolo 20.

2. Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradatamente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.1

3. La disponibilita' di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.

4. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Art. 32 Particolari categorie di insegnanti elementari

1. Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

2. Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini della applicazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

3. Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III. Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali

Art. 33 Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

2. Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.

3. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

4. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.

5. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, numero 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.

6. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede puo' essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.

7. L'assegnazione della sede di servizio e' disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma.

8. Le modalita' previste dal presente articolo per la assegnazione di sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.2

Art. 34 Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979. 1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33.

3. L'assegnazione della sede e' disposti secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.2

Art. 35 Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

2. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo 1, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.

4. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

Art. 36 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.

2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 33 e del precedente articolo 34.

3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 33. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

4. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.

5. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

6. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.

Art. 37 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

1. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nello anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.

2. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.

3. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.

4. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

5. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.