Sez. 3, Ordinanza n. 8833 del 18/06/2002 (Rv. 555154 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Cause fra le stesse parti - Pendenza in gradi diversi - Litispendenza - Declaratoria - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Non sussiste litispendenza fra due cause fra le stesse parti quando esse pendano in gradi diversi, potendo in tal caso ricorrere, eventualmente, un'ipotesi di sospensione del processo "ex" art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)