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Sez. 3, Ordinanza n. 8833 del 18/06/2002 (Rv. 555154 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Cause fra le stesse parti - Pendenza in gradi diversi - Litispendenza - Declaratoria - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555154-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Non sussiste litispendenza fra due cause fra le stesse parti quando esse pendano in gradi diversi, potendo in tal caso ricorrere, eventualmente, un'ipotesi di sospensione del processo "ex" art. 295 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)