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REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario

Testo in vigore al

Art. 229

L'autorità doganale può concedere al debitore facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento.

La concessione di queste facilitazioni di pagamento:

  1. a) è subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, questa garanzia può non essere richiesta quando, tenuto conto della situazione del debitore, una siffatta esigenza potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali;

  2. b) dà luogo alla riscossione, oltre all'importo dei dazi, di un interesse di credito. L'importo di questo interesse deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto al medesimo fine sul mercato monetario e finanziario nazionale della moneta in cui l'importo deve essere pagato.

L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di credito quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche e sociali.

Art. 230

Indipendentemente dalla facilitazione di pagamento accordata al debitore, quest'ultimo può sempre effettuare il pagamento integrale o parziale dei dazi senza aspettare la scadenza del termine concessogli.

Art. 231

Ogni importo dei dazi può essere pagato, al posto del debitore, da un terzo.

Art. 232

1. Quando l'importo di dazi non è stato pagato nel termine stabilito:

  1. a) l'autorità doganale si avvale di tutte le possibilità offertele dalle disposizioni in vigore, compresa l'esecuzione coatta, per garantire il pagamento di detto importo. Secondo la procedura del comitato, possono essere adottate misure particolari nel quadro del regime di transito, in materia di garanzie;

  2. b) oltre all'importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell'interesse di mora può essere superiore al tasso dell'interesse di credito. Esso non può essere inferiore a quest'ultimo tasso.

2. L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di mora:

  1. a) quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali,

  2. b) quando il suo importo non supera un dato importo, determinato secondo la procedura del comitato, oppure

  3. c) quando il pagamento dei dazi è effettuato entro cinque giorni dalla scadenza prevista per tale pagamento.

3. L'autorità doganale può fissare:

  1. a) periodi minimi per il computo degli interessi,

  2. b) importi minimi da pagare in forma d'interessi di mora.

Capo 4. Estinzione dell'obbligazione doganale

Art. 233

Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue:

  1. a) con il pagamento dell'importo dei dazi;

  2. b) con lo sgravio dell'importo dei dazi;

  3. c) quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi:

    la dichiarazione in dogana venga invalidata ;

    le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell'autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all'articolo 182, oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore;

  4. d) quando le merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'articolo 202 sono sequestrate all'atto dell'introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.

In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali.

Art. 234

L'obbligazione doganale di cui all'articolo 216 si estingue anche quando si procede all'annullamento delle formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 216.

Capo 5. Rimborso e sgravio dei dazi

Art. 235

Si intende per:

  1. a) rimborso: la restituzione totale o parziale dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione pagati;

  2. b) sgravio: una decisione di non riscossione totale o parziale di un importo di un'obbligazione doganale, oppure una decisione di invalidamento, totale o parziale della contabilizzazione di un importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione che non sia stato pagato.

Art. 236

1.

Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2.

Si procede allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2.

Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell'interessato.

2.

Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.

Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.

L'autorità doganale procede d'ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l'esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma.

Art. 237

Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando una dichiarazione in dogana venga invalidata e i dazi siano stati pagati. Il rimborso è concesso su richiesta dell'interessato presentata nei termini previsti per l'introduzione della richiesta di invalidamento della dichiarazione in dogana.

Art. 238

1.

Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perché, al momento di cui all'articolo 67, risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione.

Sono equiparate alle merci difettose, ai sensi del primo comma, le merci danneggiate prima dello svincolo.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato:

  1. a) alla condizione che le merci non siano state utilizzate, sempreché non sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto;

  2. b) all'esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità. Su richiesta dell'interessato l'autorità doganale consente che l'esportazione delle merci sia sostituita dalla loro distruzione o dal loro vincolo, ai fini della riesportazione in regime di transito esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al comma precedente le merci sono considerate non comunitarie.

3. Non viene concesso alcun rimborso o sgravio dei dazi all'importazione per le merci che, prima di essere dichiarate in dogana, erano state temporaneamente importate per essere provate, sempreché non venga stabilito che i vizi di queste merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non possono di norma essere scoperti durante tali prove.

4.

Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei dazi stessi.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può concedere una proroga di questo termine.

Art. 239

1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:

da determinarsi secondo la procedura del comitato;

dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2.

Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine.

Art. 240

Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione alle condizioni previste dal presente capitolo soltanto se l'importo da rimborsare o da sgravare eccede un importo determinato secondo la procedura del comitato.

Tuttavia, l'autorità doganale può altresì accogliere un'altra richiesta di rimborso o di sgravio per una somma inferiore a detto importo.

Art. 241

Il rimborso, da parte dell'autorità doganale, di importi di dazi all'importazione o all'esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse:

quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall'adozione di tale decisione;

quando le disposizioni nazionali lo prevedono.

L'importo degli interessi deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto allo stesso fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Art. 242

Quando un'obbligazione doganale abbia indebitamente formato oggetto di sgravio o l'importo dei dazi corrispondenti sia stato indebitamente rimborsato, l'obbligazione iniziale è nuovamente esigibile. Gli eventuali interessi corrisposti ai sensi dell'articolo 241 sono rimborsati.

Titolo VIII. Diritto di ricorso

Art. 243

1.

Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all'autorità doganale una decisione sull'applicazione della normativa doganale.

Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.

2. Il ricorso può essere esperito:

  1. a) in una prima fase, dinanzi all'autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;

  2. b) in una seconda fase, dinanzi ad un'istanza indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri.

Art. 244

La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.

Tuttavia, l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.

Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione,la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia si può non esigere detta garanziaqualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

Art. 245

Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri.

Art. 246

Il presente titolo non è applicabile ai ricorsi proposti a scopo di annullamento o di modifica di una decisione presa dall'autorità doganale a norma del diritto penale.

Titolo IX. Disposizioni finali

Capo 1. Comitato del codice doganale

Art. 247

Le misure necessarie per l'attuazione del presente codice, ivi comprese quelle per l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 184, ad eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/875, nonché dell'articolo 248 del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 247 bis, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.