Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 16/09/2014 (Rv. 632716 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Art. 1668, primo comma, cod. civ. - Interpretazione - Obbligo dell'appaltatore di eliminare i vizi - Portata.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE
In tema di appalto, l'art. 1668, primo comma, cod. civ., si interpreta nel senso che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi di correzione e di riparazione dell'opera senza diritto ad alcun ulteriore compenso - salva la possibilità, per il committente, in caso di rifiuto del primo, di avvalersi del procedimento per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare - e non anche che i vizi debbono necessariamente essere eliminati da un terzo, ponendosi a carico dell'appaltatore il solo rimborso delle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2931
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)