Sez. 1, Ordinanza n. 1476 del 07/06/1977 Cc. (dep. 06/07/1977) Rv. 136403 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONFLITTO DI COMPETENZA TERRITORIALE PER IL REATO DI PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - CONFLITTO DI COMPETENZA TERRITORIALE PER IL REATO DI PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - CONDIZIONI.*
Il reato di cui all'art 306, comma secondo, cod pen, e di natura permanente, onde, qualora nessun fatto interruttivo della permanenza (arresto, condanna di primo grado) sia mai intervenuto, la condotta dell'imputato va unitariamente considerata e da vita ad un unico reato, di cui l'autore deve rispondere una sola volta ed in un'unica Sede giudiziaria. Pertanto, qualora risultino instaurati nei suoi confronti due o piu distinti processi, dovra riconoscersi in Sede conflittuale la identita ed unicita del reato, con le conseguenti decisioni in tema di unificazione processuale. Nell'ipotesi, invece, che la permanenza del reato risulti interrotta per effetto di arresto o altra causa idonea, dovra ritenersi che la condotta posta eventualmente in essere dopo il fatto interruttivo abbia dato luogo ad un nuovo ed autonomo reato, suscettibile di separata considerazione senza alcuna duplicazione di procedimenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)