Sez. L, Sentenza n. 11803 del 21/11/1998 (Rv. 520941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Estremi - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza, prevista dall'art.329, comma primo, cod. proc. civ. quale comportamento idoneo ad escludere la proponibilità dell'impugnazione, configura un negozio giuridico processuale - che presuppone una univoca volontà abdicativa della parte, non ravvisabile nel solo adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva - in relazione al quale l'operato del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale ovvero con riguardo alla congruità della motivazione, alla stregua delle valutazioni interpretative integranti apprezzamenti di fatto riservate, in quanto tali, al sindacato del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)