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Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Principi generali

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e suc- cessive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422.
Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. -
Art. 3. - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno ".

Art. 2 Presentazione delle candidature

1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma, sono soppresse le parole: " anche se relative alla stessa persona "; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale ";

  2. b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    " A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati ":

  3. c) il terzo comma e' abrogato;

  4. d) dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
    " Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge ";

  5. e) il quinto comma e' abrogato;

  6. f) al settimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio ";

  7. g) l'ottavo comma e' abrogato;

  8. h) al nono comma, le parole: " in collegi di altre regioni " sono sostituite dalle seguenti: " in altri collegi ".

2. All'articolo 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: " Per l'adempimento del dovere del voto " sono sostituite dalle seguenti: " Per l'esercizio del diritto di voto ".

3. L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' abrogato.

Art. 3 Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n.29, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
" Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta' ".

Art. 4 Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

1. L'articolo 19 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente:
" Art. 19. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale di- vide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17 .
5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture della regione, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori ".

Art. 5 Disposizioni per i seggi vacanti

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n.31, e sostituito dal seguente:
" 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalita' di cui all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni ".

2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, e' abrogato.

3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio ti senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale. L'articolo 21 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' abrogato.

Art. 7 Delega legislativa in materia di collegi elettorali

1. Il Governo e' delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico- sociali e storico-culturali del territorio;

  2. b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

  3. c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

  4. d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai princlpi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, dispo sta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e' modificata a norma del presente articolo;

  5. e) la popolazione di ciascun collegio puo' discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

  6. f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione e' chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessita', la commissione formula le' indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresi', con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.

Art. 8 Delega legislativa in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per regolare nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2 per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) garanzia tel carattere libero e segreto del voto;

  2. b) possibilita' del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione;

  3. c) utilizzazione degli ufflci consolari come uffici legittimati a ricevere i voti, anche a mezzo posta, ed a trasmetterli ad appositi uffici in Italia;

  4. d) individuazionc delle modalita' per lo spoglio e lo scrutinio dei voti;

  5. e) possibilita' per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

  6. f) garanzia della completezza di informazione e della liberta' di propaganda per le candidature e per le liste.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto tel Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore tella presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni.
Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. I decreti legislativi si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, istitutiva delle circoscrizioni per l'estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Con apposite norme si provvedera' altresi' a regolare la possibilita', per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalita' definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo. Con analoghe norme si provvedera' a regolare la possibilita' di votare per il personale di navigazione aerea che si trovi all'estero per motivi di servizio. 4.Il Governo, contestualmente all'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 7, e' delegato altresl a provvedere alla ulteriore revisione dei collegi elettorali conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7 per i collegi elettorali nazionali.

5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro lo stesso termine e con le stesse modalita' previsti per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche storico- culturali del territorio;

  2. b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

  3. c) i collegi possono essere composti dal territorio di piu' Stati esteri e non possono dividere il territorio di Stati esteri, salvo che un medesimo Stato comprenda al suo interno piu' collegi;

  4. d) il numero degli elettori residenti in ciascun collegio puo' discostarsi di non oltre il 20 per cento dalla media degli elettori residenti nei collegi all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale dei cittadini stabilmente residenti all'estero istituita presso il Ministero dell'interno.

6. Ai fini dell'attribuzione dei 20 seggi per l'elezione della Camera dei deputati si computano esclusivamente i voti espressi nell'ambito dell'unica circoscrizione estera.

Art. 9 Testo unico

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n.29, e le successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 agosto 1993 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
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