Sez. 1, Sentenza n. 16686 del 28/03/2003 Ud. (dep. 08/04/2003) Rv. 224802 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Schiamazzi molesti degli avventori di un bar - Responsabilità del gestore dell'esercizio - Configurabilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)