Sez. 5, Ordinanza n. 27529 del 23/10/2024 (Rv. 672729-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IMU | Alloggi IACP - Esenzione ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 - Detrazione ex art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011 - Incompatibilità - Esclusione - Conseguenze. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IMU
In tema di IMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupposti applicativi.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 10 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)