Sez. U, Ordinanza n. 33065 del 18/12/2025 (Rv. 677101-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Dovere di astensione ex art. 6-bis l. n. 241 del 1990 - Consiglio dell'ordine degli avvocati - Ambito di applicazione - Delibera di trasmissione della notizia disciplinare al Consiglio distrettuale di disciplina - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Il vizio derivante dalla violazione dell'art 6-bis della l. n. 241 del 1990 - che sancisce il dovere di astenersi, se in conflitto di interessi, per il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale - è applicabile alle delibere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ma non a quella con cui venga trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina la notizia di illecito disciplinare, trattandosi di attività vincolata insuscettibile di apprezzamento sotto il profilo dell'imparzialità.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6 bis, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)