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Sez. 1, Sentenza n. 21303 del 21/09/2016 Cc. (dep. 04/05/2017) Rv. 269953 - 01

ARMI - IN GENERE | Omessa denuncia della detenzione di baionetta - Reato di detenzione abusiva di armi - Obbligo di denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 38, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269953-01

ARMI - IN GENERE

L'omessa denuncia della detenzione della baionetta, costituendo, questa, un'arma in senso proprio e non una parte di arma, integra la contravvenzione di detenzione abusiva di armi. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che il detentore di una baionetta è obbligato a farne denuncia all'ufficio locale di pubblica scurezza, ai sensi dell'art. 38, comma primo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma primo, lett. e), d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che, con riferimento alle sole parti di armi, come definite dall'art. 1-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, ha limitato l'obbligo di denuncia a quelle relative ad armi da fuoco).

Riferimenti normativi: Testo Unico 18/06/1931 num. 773 art. 38 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 527 art. 1 bis com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 3 com. 1 lett. E PENDENTE, Cod. Pen. art. 697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)