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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 259 del 1982

Decisione
decisa il 1982-12-22, depositata il 1982-12-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:259
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15710

  • Aborto
  • Interruzione volontaria della gravidanza
  • Richiesta di minorenni
  • Procedura
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questioni già dichiarate non fondate. - S. n. 109/1981.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione volontaria della gravidanza) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo 1980 e il 9 gennaio 1981 dal Giudice tutelare di Torino sulle istanze proposte da Santoro Pierfranca e da Borelli Rosa, rispettivamente iscritte al n. 186 del registro ordinanze 1980 e al n. 96 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 24 marzo 1982. Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1980 il Giudice tutelare di Torino, nel corso del procedimento previsto dall'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della testé citata disposizione di legge, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che il vigente regime dell'interruzione della gravidanza discrimina ingiustificatamente il trattamento della gestante minorenne rispetto a quello di cui gode la donna maggiore di età: infatti, si osserva - dal giudice a quo - la decisione di abortire è liberamente adottata dalla maggiorenne, ed è invece soggetta a limiti e controlli, se si tratta di una minore degli anni diciotto, dovendo la volontà della gestante essere qui integrata da chi esercita la potestà, o dal Giudice tutelare, secondo i casi; che la lesione dell'art. 3 Cost. è prospettata anche sotto il riflesso della diseguaglianza, irrazionalmente introdotta nel regime, disposto per la stessa cerchia delle minorenni: nell'ambito della quale le gestanti che contemplino, versando in identiche circostanze, di interrompere la gravidanza, potrebbero conseguire tale risultato, oppure no, in funzione di un dato estraneo alla loro determinazione, e cioè dell'attitudine morale o religiosa, nei confronti dell'aborto, di chi debba integrare la volontà dell'interessata;
punto 2
ritenuto che identica questione è sollevata dal Giudice tutelare di Torino con l'ordinanza emessa il 9 gennaio 1981;
punto 3
considerato che i giudizi promossi con le anzidette ordinanze vanno, data l'identità della questione, riuniti e congiuntamente decisi; che la Corte ha in altra pronunzia (109/81) già dichiarato l'infondatezza della questione ora prospettata al suo esame e non ravvisa nella specie alcuna ragione per modificare la decisione in precedenza adottata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze