Sez. 6, Sentenza n. 649 del 27/11/1995 Ud. (dep. 19/01/1996) Rv. 203647 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Ammissione di responsabilità utilizzabile in altro procedimento - Esclusione - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
La richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. non implica ammissione di responsabilità né tantomeno confessione per fatti concludenti, ma solamente rinuncia a difendersi e accettazione di una pena "scontata" in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell'interesse generale della amministrazione della giustizia. Il patteggiamento definisce in modo negoziale il procedimento e dalla "equiparazione" di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori del procedimento così definito. La sentenza di patteggiamento, pertanto, non è utilizzabile in altro procedimento per reato collegato o probatoriamente connesso come prova di responsabilità penale dell'imputato che ha richiesto o consentito l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.. (Nel caso di specie è stata annullata sentenza di condanna per calunnia, che aveva utilizzato, a prova della responsabilità dell'imputato, il pregresso patteggiamento in ordine al reato di furto, per il quale egli era stato arrestato in flagranza ed aveva dichiarato che il delitto gli era stato commissionato dal proprietario della refurtiva, a fine di conseguire il risarcimento danni dalla compagnia di assicurazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)