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Sez. T, Ordinanza n. 32838 del 16/12/2025 (Rv. 677506-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE | Interpretazione art. 1, comma 739, l. n. 208 del 2015 - Sentenza Corte cost. n. 15 del 2018 - Efficacia degli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 (31 dicembre 2012) - Ripristino dal 1° gennaio 2013 delle "tariffe base" ex art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677506-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE

L'art. 1, comma 739, della l. n. 208 del 2015 - a tenore del quale l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, abroga l'art. 11, comma 10, della l. n. 449 del 1997, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le "tariffe base" dell'ICP ex art. 1 della l. n. 212 del 2000, con esclusione di quelli che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della sua entrata in vigore (26 giugno 2012) - comporta, in conformità alla sentenza della Corte cost. n. 15 del 2018, che anche gli aumenti tariffari deliberati prima di detta data conservano la loro efficacia solo fino al 31.12.2012, giacché dal 1.1.2013 opera il regime delle "tariffe base" di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993; ne consegue che sono nulli gli avvisi di accertamento per l'ICP che applicano le tariffe maggiorate con decorrenza dall'anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012, salvo che il Comune - dopo l'eventuale adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2000, quale introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 n. 174 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 213 del 2012, in vigore dall'11 ottobre 2012 -, non abbia adottato una nuova delibera per il ripristino della maggiorazione tariffaria, con efficacia ex nunc, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 8, lett. d) del citato art. 243-bis.

Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 739, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 23 com. 7, Legge 07/08/2012 num. 134, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 11 com. 10, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 142 art. 243 bis com. 1, Decreto Legge 10/10/2012 num. 174 art. 3 com. 1, Legge 07/12/2012 num. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)