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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 382 del 1991

Decisione
decisa il 1991-10-08, depositata il 1991-10-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:382
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17555

  • Processo penale
  • Procedimento per la concessione della grazia
  • Competenza del giudice di sorveglianza ad emettere parere motivato
  • Ritenuta sottoposizione di quest'ultimo in posizione di subordinazione funzionale rispetto al ministro di grazia e giustizia con obbligo di partecipare ad una funzione di carattere politico
  • Denunciata ingiustificata diversità di disciplina tra procedimenti a seconda dell'organo cui la domanda di grazia è presentata, o dello stato di detenzione o libertà dell'imputato
  • Questione sollevata, nel caso, dallo stesso magistrato di sorveglianza, cui non compete alcun potere decisionale
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Il magistrato di sorveglianza, nel corso del procedimento relativo alla domanda di grazia, deve solo esprimere un parere strumentale rispetto alla decisione che altra autorità dovrà assumere nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale, e pertanto, non spettandogli alcun potere decisionale, in applicazione delle norme censurate, non è legittimato a sollevare - come nel caso - questioni di legittimità costituzionale. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionali degli artt. 681 cod.proc.pen. e 69, nono comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificato dalle leggi 12 gennaio 1977, n. 1, e 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate in riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 Cost.). - Nello stesso senso in relazione a fattispecie procedimentali analoghe v. Sentt. nn. 112/1964, 13/1966, 81/1970, 74/1971, 224/1974, 8/1979, 74/1979, 17/1980 e 16/1983.

Norme impugnate

  • legge 10 ottobre 1986, n. 663
  • art. 69, comma 9, legge 26 luglio 1975, n. 354
  • legge 12 gennaio 1977, n. 1
  • art. 681 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice di procedura penale e 69, nono comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991 dal Magistrato di sorveglianza di Mantova iscritte rispettivamente ai nn. 201, 202, 203 e 204 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto (in data 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991), emesse in sede di parere nel corso di altrettanti procedimenti relativi a domande di grazia, il Magistrato di sorveglianza di Mantova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 681 del codice di procedura penale, e, qualora non lo si consideri implicitamente abrogato da tale disposizione, anche dell'art. 69, comma 9, della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche); che ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate violerebbe gli artt. 98, comma 3, 101, 104 e 138 della Costituzione nella parte in cui, prevedendo, nel procedimento per la concessione della grazia, il compimento di attività istruttoria e la formulazione di un parere motivato da parte del magistrato di sorveglianza, porrebbero quest'ultimo in posizioni di subordinazione funzionale rispetto al Ministro di grazia e giustizia, e, obbligandolo a partecipare ad una funzione di carattere politico, mediante un giudizio espresso in base a meri criteri di opportunità, determinerebbero una situazione di dipendenza e confusione tra poteri dello Stato, modificando l'ordinamento costituzionale senza il rispetto delle relative procedure di revisione; che, peraltro l'art. 681 del codice di procedura penale è autonomamente denunciato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata diversità dei procedimenti che da esso deriverebbe a seconda dell'organo cui viene presentata l'istanza per la grazia, o a seconda dello stato di detenzione o libertà dell'interessato; che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato ritenendo le questioni sollevate in via preliminare, inammissibili per difetto di legittimazione del giudice a quo, e, comunque, infondate nel merito.
punto 2
Considerato che le questioni sono state sollevate nel corso di un procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, al magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che altra autorità adotterà nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale; che, secondo quanto questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, anche in relazione a fattispecie procedimentali analoghe (vedi sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74 del 1979), il giudice a quo, cui non compete alcun potere decisionale in applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare le relative questioni di legittimità costituzionale; che pertanto, non sussistendo nella specie poteri decisori (vedi ancora sentt. nn. 112 del 1964, 13 del 1966, 74 del 1971, 17 del 1980, 116 del 1983) propri del giudice che ha sollevato le questioni, le stesse vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice di procedura penale e 69, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificata dalle leggi 12 gennaio 1977, n. 1 e, 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate in riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Mantova, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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