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Sez. 2, Sentenza n. 5115 del 22/05/1998 (Rv. 515702 - 01)

PROPRIETÀ - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Intercapedini - Sotterranee o non - Poste al confine tra due proprietà immobiliari - Regime giuridico - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515702-01

PROPRIETÀ - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'intercapedine, sotterranea o non, non può presumersi di proprietà comune (come il muro divisorio, ex art. 880 cod. civ.) per il solo fatto di essere realizzata sul confine, essendo costituita da uno spazio vuoto e non pieno (a differenza del muro), così che essa (purché di dimensioni apprezzabili per essere definita tale) va considerata parte dell'una o dell'altra proprietà frontistante (ovvero di entrambe, a seconda dell'andamento della linea di confine che le separi), in considerazione della sua attuale funzione e della finalità originariamente riservatale da chi ebbe a realizzarla, secondo le sue caratteristiche oggettive, potendo in relazione ad essa configurarsi, di volta in volta (e ricorrendone i presupposti), un vincolo pertinenziale ovvero un asservimento di fondi reciproco ed incrociato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 880

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)