Sez. 4, Sentenza n. 775 del 09/04/1968 Ud. (dep. 08/10/1968) Rv. 109270 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -CROCEVIA - SEGNALÌ STOP'O EQUIVALENTI -MANCANZA DELLA LINEA TRASVERSALE SULLA CARREGGIATA - OMESSA FERMATA -INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITA CONTRAVVENZIONALE - IPOTESI DI COLPA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -CROCEVIA - SEGNALÌ STOP'O EQUIVALENTI -MANCANZA DELLA LINEA TRASVERSALE SULLA CARREGGIATA - OMESSA FERMATA -INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITA CONTRAVVENZIONALE - IPOTESI DI COLPA.*
Non sussiste responsabilita per la contravvenzione all'art. 105, comma quinto, cod.strad. Nel caso di omessa fermata in corrispondenza di un crocevia segnalato col cartello di stop, quando sulla carreggiata manchi la linea trasversale prevista dall'art. 63 del regolamento. Pur tuttavia la omessa fermata puo essere addebitata a titolo di colpa in caso di incidente stradale. (Conf. 108609, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1959 num. 420 art. 63, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 63), DPR 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)