Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo in vigore al
Art. 55 Ufficiali in ausiliaria
1. L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente e' collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione e' liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
2. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria e' ridotto alla meta'. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra e' computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni gia' computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.
3. Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.
Art. 56 Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto
1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per eta' o per invalidita' e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.
2. Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113.
Art. 57 Richiamo in servizio di militari pensionati
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito.
2. Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la riliquidazione e' effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se piu' favorevole e purche' il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
3. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali gia' provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a ufficiale.
Art. 58 Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio
1. Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attivita'.
Art. 59 Computo delle indennita' di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica
1. Per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
2. La pensione normale di cui sopra e' altresi' aumentata di una ulteriore aliquota pari all'uno per cento delle indennita' di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle indennita' stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, e' effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' di cui alle tabelle II e III annesse alla legge 5 maggio 1976, n. 187.
4. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati.
5. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti.
Art. 60 Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica
1. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennita' per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennita' nella misura e con i limiti previsti nell'art. 59.
2. Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennita' di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.
Art. 61 Servizi antincendi e Corpo forestale
1. Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonche' agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
2. Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
3. Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.
4. Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo e' di 3,60.
Art. 62 Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa Italia e dell'ordine di Malta
1. Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.
2. Il cappellano militare collocato in congedo perche' rivestito della dignita' vescovile ha diritto alla pensione prevista per ufficiale che cessa dal servizio permanente per eta'.
Art. 63 Militari invalidi di guerra
1. Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidita' contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.
2. In mancanza di tale anzianita', spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile.
3. Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni.
4. Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento.
5. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianita' prevista dal primo comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni.
6. L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.
7. Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perche' invalido della guerra 1940-45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive modificazioni.
Titolo IV. Trattamento privilegiato
Art. 64 Diritto alla pensione
1. Il dipendente statale che per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
3. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Art. 65 Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio
1. Per i dipendenti civili le cui infermita' o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata e' pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente. Qualora le infermita' o le lesioni siano di minore entita', la pensione e' pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non puo' essere inferiore ad un terzo ne' superiore a otto decimi della base stessa in caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilita' in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata e' diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non puo' essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.
2. Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato e' liquidato con le norme stabilite per i militari, se piu' favorevoli.
Art. 66 Misura della pensione privilegiata degli operai
1. La pensione privilegiata spettante all'operaio e' pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non puo' essere inferiore al 44 per cento ne' superiore all'80 per cento della base pensionabile.
2. Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, e' data facolta' all'interessato di optare per l'indennita' di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.
Art. 67 Misura della pensione privilegiata dei militari
1. Al militare le cui infermita' o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
2. La pensione e' pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermita' o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilita', rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
3. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianita' necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
4. Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se piu' favorevole.
5. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
Art. 68 Assegno rinnovabile per i militari
1. Se le infermita' o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.
2. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennita' per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermita' o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
3. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennita' per una volta tanto, secondo la ascrivibilita' delle infermita' o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.
4. La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidita' sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore.
5. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianita' di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.6
Art. 69 Indennita' per una volta tanto per i militari
1. Il militare che abbia contratto infermita' o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purche' non gli spetti la pensione normale, a un'indennita' per una volta tanto in misura pari a una o piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica.4
2. E' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.
Art. 70 Aggravamento
1. Nei casi di aggravamento delle infermita' o delle lesioni per le quali sia gia' stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
2. L'interessato puo' altresi' in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perche' le infermita' o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermita' o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa infermita' o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.
3. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
4. La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno gia' riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.
5. Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto, quest'ultima e' attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.
6. Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati.
7. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.
8. Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dello assegno per aggravamento dell'invalidita' di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
9. Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante e' attribuito nella forma della pensione.
10. Per le denunce di aggravamento di infermita' o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.
Art. 71 Criteri di classificazione
1. Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
2. Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, n. 585.
Art. 72 Coesistenza di piu' infermita'
1. Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.
2. Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento complessivo e determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.
Art. 73 Perdita dell'organo superstite
1. Qualora il dipendente statale, gia' affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
2. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.
3. Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
4. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Art. 74 Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo
1. Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
2. Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra e' stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti.
3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.
4. In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo
stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.
Art. 75 Servizi antincendi e Corpo forestale
1. Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'art. 61.