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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29916 del 29/12/2011 (Rv. 620272 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio servizio - Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620272-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

La prescrizione del diritto all'indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.legge è soggetta al termine quinquennale ex art. 19 del r.d. 2 novembre 1933, n. 2418, norma non abrogata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, che, pur ridisciplinando la materia, non detta alcuna disposizione sulla prescrizione e stabilisce, all'art. 19, l'abrogazione delle sole norme in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina. Il termine quinquennale di prescrizione decorre dal primo giorno successivo all'inutile spirare dei 120 giorni ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dalla data del collocamento a riposo dell'interessato, atteso che non è prevista alcuna specifica istanza per ottenere l'indennità premio di servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 02/11/1933 num. 2418 art. 19 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 19, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)