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Sez. 3, Sentenza n. 3906 del 06/12/1968 (Rv. 337411 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - TRATTAMENTO CHIRURGICO - CONSENSO DEL PAZIENTE - NECESSITA - CONDIZIONI - FORMA - ACCERTAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1968-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337411-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONE SANITARIA - MEDICI - TRATTAMENTO CHIRURGICO - CONSENSO DEL PAZIENTE - NECESSITA - CONDIZIONI - FORMA - ACCERTAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il trattamento chirurgico, sebbene diretto al miglioramento fisico del paziente, postula la necessita del consenso di questi, ove il medesimo ne sia capace sotto il profilo giuridico e sia in grado di prestarlo per le sue condizioni di salute. Tale consenso, non essendo condizionato a requisiti di Forma, puo essere manifestato al sanitario anche mediante un comportamento che riveli in maniera precisa ed inequivocabile il proposito di sottoporsi all'atto operatorio, ed il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)