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Sez. 1, Sentenza n. 15111 del 28/11/2001 (Rv. 550689 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito indicato in cambiale ipotecaria - Interessi relativi - Ammissione al passivo - Nota di iscrizione ipotecaria - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550689-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Dalla disposizione del secondo comma dell'art. 2855 cod. civ. (a norma del quale, qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione) si evince che l'enunciazione nell'iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione degli stessi. Ne consegue che il giudice delegato al fallimento, senza che sia prodotta la nota d'iscrizione ipotecaria, non può ammettere al passivo con prelazione (neppure nella misura legale) gli interessi relativi al credito indicato nella cambiale ipotecaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 18, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 20, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)