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Sez. U, Sentenza n. 375 del 09/03/1965 (Rv. 310635 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - PRESTAZIONE D'OPERA - NORME APPLICABILI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310635-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE - PRESTAZIONE D'OPERA - NORME APPLICABILI - FATTISPECIE.*

Ai rapporti aventi per oggetto una prestazione d'opera intellettuale si applicano, ai sensi dell'art. 2230 cod.civ., le norme del giudice e quelle delle leggi speciali ed, inoltre, i precetti della cosidetta deontologia professionale, la cui elaborazione, enunciazione ed applicazione sono rimesse alle singole categorie professionali (quale tipica espressione del loro autogoverno) che vi provvedono attraverso i loro organi, locali e centrali (consigli degli ordini e dei collegi, e i consigli nazionali professionali), con autonoma valutazione, senza possibilita di Sindacato di legittimita, trattandosi di precetti extragiuridici, non di attivita normativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)