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Sez. 1, Sentenza n. 3172 del 25/05/1982 (Rv. 421114 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - STATUIZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO, SU UNA QUESTIONE NON RILEVABILE D'UFFICIO - RICHIESTA IN APPELLO DI CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INCLUSIONE DELLA PREDETTA STATUIZIONE - EQUIVALENZA ALLA FORMULAZIONE DI QUELLA ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421114-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - STATUIZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO, SU UNA QUESTIONE NON RILEVABILE D'UFFICIO - RICHIESTA IN APPELLO DI CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INCLUSIONE DELLA PREDETTA STATUIZIONE - EQUIVALENZA ALLA FORMULAZIONE DI QUELLA ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice di primo grado, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, statuisca d'ufficio su una questione rilevabile solo su eccezione di parte (nella specie, decadenza dell'appaltatore di opera pubblica dal diritto di chiedere maggiori compensi in difetto di espressa e tempestiva riserva), la richiesta in appello di conferma della sentenza di primo grado, ancorché estensibile alla suddetta statuizione, non può di per sè integrare la formulazione per la prima volta in Sede di gravame di quella eccezione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)