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Sez. 4, Sentenza n. 1603 del 21/06/1996 Cc. (dep. 16/07/1996) Rv. 205716 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione -Presupposti | Colpa grave che esclude la riparazione - Circostanze di fatto che la integrano - Valutazione - Spetta al giudice di merito - Obbligo di motivazione - Sindacato del giudice di legittimità - Sussistenza - (Fattispecie: convivenza con uomo dedito al traffico di stupefacenti - Ritenuta sussistenza della colpa grave - Annullamento della S.C.).
Stato
decisa il 1996-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205716-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione -Presupposti

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o escludere la colpa grave, ossia quella connotata da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale, cioè, da superare i limiti del comune buon senso (e da escludere, così il diritto all'indennità), spetta al giudice di merito. Questi ha l'obbligo di fornire congrua e corretta motivazione, suscettibile di sindacato da parte del giudice di legittimità. (Fattispecie di annullamento con rinvio, avendo la corte d'appello ritenuto la colpa grave sul mero rilievo che la istante conviva con uomo coinvolto nello spaccio di stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)