Sez. L, Sentenza n. 11583 del 20/11/1997 (Rv. 510207 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Prescrizione del diritto - Decorrenza - Dal verificarsi delle lesioni - Aggravamenti delle stesse - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di lesioni personali il diritto al risarcimento sorge nel momento in cui esse si verificano e resta conseguentemente esaurito il fatto illecito. Pertanto, la prescrizione comincia a decorrere ai sensi dello art. 2935 cod. civ. dal giorno in cui si sono verificate le lesioni restando irrilevanti gli eventuali aggravamenti delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)