Sez. L, Sentenza n. 20905 del 12/09/2013 (Rv. 628284 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione ordinaria - Carattere palese dei vizi - Immediata rilevanza decisoria - Necessità - Impugnazione "manifestamente infondata" - Sospensione del termine di ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
In tema di revocazione ordinaria, i vizi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. hanno carattere palese, ossia debbono essere riconoscibili alla semplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con la conseguenza che l'impugnazione - atteso il carattere eccezionale della revocazione, non suscettibile di interpretazione estensiva - è ammissibile solo ove detti vizi risultino immediatamente rilevanti ai fini decisori. Ne consegue, inoltre, che l'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ed interpretato alla luce dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, nonché del principio di lealtà processuale di cui all'art. 88, primo comma, cod. proc. civ., non consente al ricorrente per revocazione di giovarsi della sospensione del termine di ricorso per cassazione qualora l'impugnazione per revocazione sia manifestamente infondata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4, Costituzione art. 111 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)