Sez. 1, Sentenza n. 15184 del 18/03/2009 Cc. (dep. 08/04/2009) Rv. 243366 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Declaratoria di estinzione della pena detentiva - Successiva declaratoria di estinzione della pena pecuniaria - Ammissibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'estinzione della pena pecuniaria, per le disagiate condizioni economiche del condannato, può essere dichiarata dal Tribunale di sorveglianza anche successivamente, e con separato provvedimento, alla dichiarazione di estinzione della pena detentiva conseguente al positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)