Disciplina dell'imposta di bollo
Testo in vigore al
Art. 10 Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario
1. Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
Art. 11 Bollo straordinario
1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
2. E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.
Art. 12 Marche da bollo
1. L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.
2. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
3. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri
o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi.
4. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Art. 13 Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio
1. Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
2. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
3. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute;
2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;
5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita';
8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona;
9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Art. 14 Speciali modalita' di pagamento
1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione.
2. L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
3. L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione.
4. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso.
Art. 15 Pagamento in modo virtuale
1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
2. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
3. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.
4. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
5. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
6. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.
7. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre.
8. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
9. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.
10. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.
Art. 16 Riscossione coattiva
1. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.
Titolo III. Atti e scritti per i quali l'imposta e' prenotata a debito
Art. 17 Atti dei procedimenti giurisdizionali
1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113.
Art. 18 Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.
Titolo IV. Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarieta'.
Art. 19 Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali
1. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
Art. 20 Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.
2. Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
3. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Art. 21 Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
1. I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
Art. 22 Solidarieta'
1. Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
2. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473.
Art. 23 Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni
1. I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.
Titolo V. Sanzioni
Art. 24 Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.
Art. 25 Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.
Art. 26 Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 27 Violazioni costituenti reati
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473.
2. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
Art. 30 Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria
1. Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.