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Sez. U, Sentenza n. 22236 del 21/10/2009 (Rv. 610289 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Arbitrato estero - Rinuncia alla giurisdizione anche in relazione ad istanze di istruzione preventiva - Configurabilità - Conseguenze - Richiesta di atto di istruzione preventiva - Rinuncia implicita ad avvalersi della predetta clausola e accettazione implicita della giurisdizione italiana - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610289-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato estero, che valgano a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia, implicano, in mancanza di una diversa norma di legge o convenzione internazionale, la rinuncia alla giurisdizione anche sull'istanza di istruzione preventiva inerente alla medesima controversia, posto che tale istanza introduce un procedimento, di natura giurisdizionale, strettamente connesso con il successivo giudizio di merito ed esaurientesi in un'anticipata istruttoria, destinata ad essere inserita "ex post" nel giudizio stesso. Ne consegue che, ove la parte, nonostante la presenza di tale clausola, si rivolga al giudice italiano per la tutela non meramente cautelare dei diritti nascenti da un contratto, avanzando istanza di istruzione preventiva (nella specie ricorso per accertamento tecnico preventivo), compie un'attività processuale incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione di improponibilità della domanda fondata sulla clausola compromissoria di arbitrato estero e, pertanto, accetta implicitamente la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 marzo 1995, n. 218, in relazione al futuro giudizio in cui richieda che sia acquisito l'atto di istruzione preventiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 692 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 31/03/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)