Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17005 del 04/08/2011 (Rv. 619486 - 01)
DECADENZA - DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Locazione - Uso diverso da quello pattuito - Azione di risoluzione del contratto - Termine di decadenza - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Volontà della parte interessata di avvalersi dell'effetto estintivo - Inequivocità - Necessità.
DECADENZA - DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
In tema di mutamento di destinazione d'uso della cosa locata, il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 80 legge 27 luglio 1998, n. 392, per mancato esercizio da parte del locatore dell'azione di risoluzione del contratto entro tre mesi dall'avvenuta conoscenza, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, dovendo la parte interessata, nel sollevare l'eccezione, manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'altrui pretesa, ricollegato dalla legge al decorso di un certo termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)