Sez. 1, Sentenza n. 3895 del 05/03/1979 Ud. (dep. 20/04/1979) Rv. 141834 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ONERE DELLA PROVA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - ONERE DELLA PROVA.*
Il mancato esame di circostanze non prospettate dall'imputato non rende censurabile in Cassazione la sentenza del giudice di merito che basandosi su altre circostanze abbia rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. (la Cassazione ha ritenuto che era Onere dell'imputato quello di enunciare le ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a concedere le richieste attenuanti).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)