Sez. 5, Sentenza n. 1900 del 12/06/1980 Cc. (dep. 18/06/1980) Rv. 145655 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DIFETTO DI QUERELA - PROVA DELLA COMPLETA INNOCENZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DIFETTO DI QUERELA - PROVA DELLA COMPLETA INNOCENZA DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Allorquando deve pronunciare declaratoria di improcedibilita per difetto di querela, il giudice non e tenuto ad esaminare il merito della causa ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art 152 cod proc pen per stabilire se risultino prove della completa innocenza dell'imputato, dal momento che il reato perseguibile a querela di parte non viene a giuridica esistenza se non quando la querela sia effettivamente proposta, sicche la declaratoria del difetto di querela costituisce una pronuncia di proscioglimento ampiamente liberatoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)